Ogni qualvolta in una azienda vi è la figura di un datore di lavoro, qualunque sia la sua attività, commerciale, artigianale ecc., dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, qualunque sia il loro numero, si applicano tutte le disposizioni del Testo Unico Sicurezza di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 , ovvero:
- Valutazione dei Rischi e predisposizione del DVR;
- Istituzione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e nomina del RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione );
- Formazione dei lavoratori (rischio specifico, prevenzione incendi , lotta antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza);
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS;
- Sorveglianza Sanitaria e Nomina del Medico Competente;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS);
Fanno eccezione:
- le imprese familiari ( definite tali dal codice civile quando sono costituite da componenti fra i quali vi è al massimo una parentela fino al terzo grado ed una affinità fino al secondo grado)
- i lavoratori autonomi
per i quali sono state indicate delle disposizioni semplificate ai fini della sicurezza sul lavoro che gli stessi devono rispettare quali l’utilizzo delle attrezzature di lavoro (es. l’utilizzo delle protezioni individuali, l’istituzione della tessera di riconoscimento, la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione ai rischi propri delle attività svolte).